Art. 26.
(Abrogazione di norme).

      1. Gli articoli da 5 a 25, da 282 a 286 e da 296 a 301 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono abrogati.